Si può augurare la morte politica a chi amministra contro l’interesse pubblico?

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Foto: Post It Pse

Di Riccardo Marchionni

PORTO SANT’ELPIDIO – Il Comune di Porto Sant’Elpidio non si costituisce parte civile nel processo penale per la mancata bonifica d’ufficio del danno ambientale presente all’ex Fim.

Questa notizia ai più potrebbe non interessare, e forse alcuni non vorrebbero che se ne parlasse, ma in realtà deve interessare tutti noi. In piccolo questa delibera racchiude tutto il malo modo di agire di questa amministrazione comunale, e più o meno ugualmente di almeno le ultime quattro amministrazioni precedenti. Emette un atto evidentemente contro l’interesse pubblico, a favore della propria corporazione, per coprire la mala amministrazione precedentemente messa in atto, basandosi su pretestuosi formalismi burocratici. La pezza è peggio del buco!

La bonifica e la riqualificazione di tutta l’area Fim è la questione più importante per tutti noi. Stiamo parlando di una zona fronte mare, che si colloca perfettamente al centro della città, che poteva essere, e che forse può ancora essere il baricentro del nostro paese.

Ma andiamo alla delibera con cui la Giunta guidata da Nazareno Franchellucci decide di non costituirsi parte civile:

“PREMESSO :

  • che in data 1.12.2015 prot.n. 43665 è stato notificato l’ “avviso di fissazione dell’udienza preliminare” (n. 636/15 mod 20 e n. 3052/14 R.G.N.R.) a carico dei Sig.ri “omissis” con cui il Comune di Porto Sant’Elpidio, nella persona del Sindaco viene dichiarato parte offesa con udienza fissata avanti il Tribunale di Fermo, Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare;

  • che agli imputati del presente procedimento sono stati ascritti i seguenti reati: <<del delitto p. e p. dagli artt. 110, 328 comma 2 del codice penale in relazione agli arttt. 242 e 250 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n, 152 (T.U. in materia ambientale) per non avere , in concorso tra loro (…) compiuto gli atti del proprio ufficio, come predisposto dal succitato T.U. ambiente (che prevede la bonifica d’ufficio da parte del Comune territorialmente competente (…); segnatamente (…)>>”

“Il Giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati per i reati loro ascritti”. Il reato a loro ascritto sarebbe quindi l’omissione di atti d’ufficio.

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Il nostro Comune non si sarebbe sostituito al privato inadempiente e non avrebbe effettuato la bonifica dell’area anche se il Testo Unico sugli Enti Locali lo prevede.

Ora gli attuali amministratori, forse per non far sgarbo a chi amministrava al tempo (cioè le stesse forze politiche, e quasi le stesse persone) decide ipocritamente di non costituirsi parte civile, e stabilisce che “qualora dovessero emergere nel corso del giudizio penale de quo eventuali profili di danno cagionato all’ente, ci si riserva di assumere le determinazioni del caso e di procedere di conseguenza in sede civile”. Che senso ha? Sa di presa per i fondelli.

Dopo aver citato eminenti fonti giurisprudenziali che sostengono che l’ente comunale può costituirsi parte civile anche solo per danno all’immagine, decide comunque di non farlo perché non c’è stato il danno patrimoniale. È ovvio che non c’è stato un danno patrimoniale quantificabile, non hanno fatto niente. Invece di procedere alla bonifica d’ufficio come prevede la legge, non l’hanno fatto, non hanno agito affatto. Ci sono anche i danni non economici. Si può credere che una persona sana di mente non veda il danno all’immagine arrecato al nostro Comune a causa della mancata bonifica?

Dalla delibera dello scorso 30 dicembre:

“ACQUISITA la relazione tecnica del Dirigente Area Tecnica Ing. Fabio Alessandrini prot. n. 5359 del 15.02.2016, agli atti, mediante la quale sono stati relazionati i fatti oggetto del procedimento penale, e sono state formulate le seguenti conclusioni <<(…) si può affermare che per quanto di competenza di quest’Ufficio non c’è stato danno patrimoniale, salva la valutazione di eventuali danni di natura non patrimoniale riconducibili al Comune nella sua qualità di Ente esponenziale della comunità locale>>”

Si cita poi l’indirizzo giurisprudenziale in materia di danno ambientale “<<La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell’Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale>>”

In oltre la delibera cita una sentenza della Cassazione, che per danno non economico intende: “pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l’assenza di fisicità quali il diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione, all’immagine“.

Alla luce di questo comportamento, si può augurare la morte politica del Sindaco Franchellucci e del modo di amministrare suo e dei suoi predecessori? O si rischia di far levare l’ipocrita coro del politicamente corretto a tutti i costi che si alza da destra a sinistra ogni qual volta qualcuno esce dalle righe?

P.s. gli imputati “omissis” facendo due semplici conti dovrebbero essere l’ex Sindaco Mario Andrenacci e l’ex dirigente ai Lavori Pubblici Stefano Stefoni. Giusto per completezza d’informazione.

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